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Passaggio Generazionale: Interpello Agenzia Entrate - Niente Esenzione se il controllo resta dominante

  • Immagine del redattore: SCL LAB.
    SCL LAB.
  • 5 giu
  • Tempo di lettura: 3 min


La pianificazione del passaggio generazionale rappresenta oggi uno degli strumenti più delicati nella gestione dei patrimoni imprenditoriali. Tuttavia, la recente risposta n. 115/2026 dell’Agenzia delle Entrate conferma un principio destinato ad avere impatti rilevanti nella pratica professionale: l’esenzione dall’imposta di donazione prevista per il trasferimento di partecipazioni societarie richiede un trasferimento reale ed effettivo del controllo della società.

Non è sufficiente, quindi, attribuire formalmente ai discendenti la maggioranza dei diritti di voto se il disponente continua a mantenere poteri sostanziali di governance tali da incidere sulle decisioni strategiche della società.

Il caso: holding familiare e patto di famiglia

La vicenda esaminata dall’Agenzia riguarda un imprenditore titolare del 94,75% di una holding capogruppo operante attraverso oltre sessanta società controllate.

L’operazione progettata prevedeva due fasi:

  1. conferimento delle partecipazioni in una NewCo familiare;

  2. successivo trasferimento ai figli, tramite patto di famiglia ex art. 768-bis c.c., di una parte delle azioni della NewCo.

Il conferimento sarebbe avvenuto in regime di realizzo controllato ai sensi dell’art. 177, comma 2, TUIR, senza emersione di plusvalenze imponibili.

Successivamente, i figli avrebbero ricevuto azioni rappresentative del 78,36% dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria, pur detenendo soltanto il 40,75% del capitale sociale.

La struttura societaria prevedeva però diverse categorie di azioni:

  • azioni A con diritto di voto;

  • azioni B prive di voto;

  • azioni C, detenute dal padre, con diritti speciali rafforzati.

Ed è proprio su queste ultime che si concentra la posizione dell’Agenzia.

I poteri speciali che impediscono il trasferimento effettivo del controllo

Le azioni C attribuivano infatti al disponente:

  • diritti di veto su operazioni rilevanti;

  • potere di nomina di un componente del consiglio di amministrazione;

  • poteri di blocco sulla distribuzione degli utili oltre determinate soglie.

Secondo il contribuente, tali prerogative avevano mera funzione protettiva e non limitavano l’effettiva gestione societaria da parte dei figli.

L’Agenzia delle Entrate, però, ha adottato una lettura sostanzialistica della disciplina agevolativa.

L’esenzione richiede un controllo sostanziale

L’art. 3, comma 4-ter, del TUSD prevede l’esenzione dall’imposta di donazione per il trasferimento di aziende, quote e partecipazioni sociali in favore di discendenti e coniuge, purché il trasferimento consenta l’acquisizione o l’integrazione del controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 c.c.

Tradizionalmente, il requisito viene verificato sulla base della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.

Tuttavia, nella risposta n. 115/2026, l’Agenzia chiarisce che il mero dato numerico non è sufficiente quando il disponente mantiene strumenti giuridici idonei a condizionare in modo significativo la governance societaria.

In sostanza, il controllo deve essere:

  • reale;

  • autonomo;

  • non condizionato dal precedente titolare.

Nel caso esaminato, i figli risultavano formalmente titolari della maggioranza dei voti, ma non avevano piena libertà decisionale a causa dei poteri speciali conservati dal padre.

Per tale motivo, l’Amministrazione finanziaria ha escluso l’applicabilità dell’esenzione dall’imposta di donazione.

Attenzione alle clausole statutarie “protettive”

La risposta assume particolare rilevanza pratica perché molte operazioni di passaggio generazionale vengono costruite prevedendo:

  • golden power familiari;

  • diritti di veto;

  • categorie speciali di azioni;

  • governance rafforzata del fondatore;

  • limiti alla distribuzione degli utili;

  • poteri di nomina privilegiati.

Secondo l’Agenzia, però, tali strumenti possono compromettere il requisito del trasferimento del controllo effettivo.

Il rischio è quindi che operazioni formalmente corrette vengano considerate fiscalmente inidonee a beneficiare dell’esenzione.

Il profilo antiabuso: attenzione alle holding intermedie

La risposta affronta anche il tema dell’abuso del diritto ex art. 10-bis della Legge n. 212/2000.

L’Agenzia osserva che la costituzione della NewCo produceva un significativo abbattimento della base imponibile ai fini dell’imposta di donazione:

  • oltre 1 miliardo di euro nel caso di trasferimento diretto della holding originaria;

  • circa 97 milioni di euro tramite la NewCo.

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’inserimento della holding intermedia non risultava indispensabile rispetto agli obiettivi dichiarati dal contribuente.

Di conseguenza, l’operazione è stata ritenuta suscettibile di integrare un vantaggio fiscale indebito.

Considerazioni operative

La risposta n. 115/2026 conferma un orientamento sempre più rigoroso nella valutazione delle operazioni di passaggio generazionale.

Per beneficiare dell’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4-ter, TUSD non basta trasferire formalmente la maggioranza dei diritti di voto: occorre che il controllo passi realmente ai beneficiari, senza permanenza di poteri sostanziali in capo al disponente.

Diventa quindi fondamentale progettare con estrema attenzione:

  • la struttura delle categorie di azioni;

  • i diritti amministrativi speciali;

  • le clausole di governance;

  • i patti parasociali;

  • i diritti di veto;

  • l’eventuale utilizzo di holding intermedie.

Una pianificazione non coerente sotto il profilo sostanziale può infatti comportare:

  • perdita dell’esenzione;

  • recupero dell’imposta di donazione;

  • contestazioni antiabuso;

  • applicazione di sanzioni e interessi.

Nel passaggio generazionale, oggi più che mai, la sostanza prevale sulla forma.

 
 
 

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